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Conversione Patente Estera

Conversione patente comunitaria 

La conversione di una patente estera prevede la sostituzione del documento di guida con uno italiano.

La procedura è destinata ai conducenti in possesso di patente rilasciata da uno stato dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo che ottengono una residenza anagrafica o una residenza normale in Italia.

Le patenti di guida rilasciate da stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo sono equiparate alle patenti italiane.

Chi ha una patente di guida comunitaria con la scadenza prevista dalle norme dell'Unione europea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) può circolare regolarmente fino alla data della scadenza.
Terminato il periodo di validità occorre convertire la patente estera presso un Ufficio della Motorizzazione Civile. Dopo la conversione il documento estero è ritirato e restituito allo Stato che l'aveva emesso.
La conversione può essere richiesta anche prima della scadenza. In questo caso il conducente ottiene una patente italiana con la stessa data di scadenza di quella estera oppure, se presenta un certificato medico di rinnovo, una patente italiana con un nuovo periodo di validità secondo le scadenze previste in Italia.

Invece chi ha una patente comunitaria senza scadenza oppure con scadenza superiore a quanto previsto dalle norme dell'Unione europea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) deve convertire la patente estera dopo due anni dall’acquisizione della residenza anagrafica o della residenza normale nel nostro Paese. Quest'obbligo vale anche per chi, residente in Italia, debba essere sottoposto ad un provvedimento di revisione della patente di guida.  

Tutti i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico.

Conversione patente non comunitaria

Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza.
Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.
Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.

Stati non appartenenti all'Unione europea/Spazio economico europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia:

  • Albania (nuovo accordo valido fino al 12 luglio 2026)

  • Algeria

  • Argentina

  • Brasile (accordo valido dal 13 gennaio 2018 al 13 gennaio 2023)

  • El Salvador (accordo valido fino al 4 agosto 2021)

  • Filippine

  • Giappone

  • Israele (accordo valido fino al 10 novembre 2018)

  • Libano

  • Macedonia (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 23 gennaio 1998)

  • Marocco (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 26 novembre 1991)

  • Moldova

  • Principato di Monaco

  • Repubblica di Corea

  • Repubblica di San Marino

  • Serbia (accordo scaduto l'8 aprile 2018)

  • Sri Lanka (accordo valido fino al 4 marzo 2022)

  • Svizzera (accordo valido fino al 12 giugno 2026)

  • Taiwan

  • Tunisia

  • Turchia

  • Ucraina (accordo valido fino al 24 gennaio 2027)

  • Uruguay (accordo valido fino al 17 maggio 2020)

Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini:

  • Canada (personale diplomatico e consolare)

  • Cile (personale diplomatico e loro familiari)

  • Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)

  • Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)

La conversione senza esami è possibile solo se: la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia, il titolare della patente è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi è residente da più di quattro anni dovrà sostenere l'esame di revisione). Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.

Bollo Auto

Il bollo auto dal 30 giugno 2020 si può pagare esclusivamente tramite PagoPA, ovvero il sistema di pagamenti realizzato dall’Agenzia delle Entrate. Presso la nostra Agenzia puoi pagare il bollo del tuo Autoveicolo, Motociclo e Ciclomotore:   

Il PagoPA è il sistema di pagamento dell’Agenzia dell’Entrata e mette in collegamento cittadini, agenzie e pubbliche amministrazioni, per il versamento dei tributi e tasse come il bollo auto. Ogni pagamento ha un Identificativo Univoco di Versamento. Dunque il PagoPA formalmente serve ad eseguire pagamenti tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, cioè i versamenti alla pubblica amministrazione in modalità standardizzata.

Il Prestatore di Servizio di Pagamento (PSP) della Nostra Agenzia è  PAYTIPPER

Attraverso il POS, Il dispositivo PAYTIPPER è abilitato per tutte le carte di credito e di debito non aziendali. 

Termini Scadenza

Termini di pagamento:

  • Il bollo per il periodo tributario in corso può essere pagato a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello di scadenza, o dopo qualche giorno dalla data di immatricolazione, nel caso di primo pagamento (Veicoli Nuovi). Quando l'immatricolazione avviene negli ultimi 10 giorni del mese, si può effettuare il pagamento entro l'ultimo giorno del mese successivo. Nel caso in cui l'ultimo giorno del mese sia un sabato o un festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
    La scadenza del primo bollo varia in base ai seguenti elementi: data immatricolazione, tipo di veicolo, portata e potenza.
  • Nel caso in cui un autoveicolo (Veicolo Usato) venga venduto nel periodo compreso fra la data di scadenza della tassa automobilistica ed il termine ultimo per il rinnovo di pagamento, obbligato al versamento della tassa è l'acquirente. Se alla data della compravendita (Veicolo Usato) il bollo non risulta ancora scaduto, l'acquirente deve semplicemente collegarsi alla scadenza del precedente pagamento della tassa, per individuare la decorrenza del bollo di sua spettanza.
  • Nel caso di acquisto del veicolo presso un rivenditore, che abbia attivato il regime di interruzione dell'obbligo di pagamento, valgono le stesse regole stabilite per i veicoli di nuova immatricolazione, qualora alla data dell'acquisto non ci sia un bollo in corso di validità: Esempio: autoveicolo con bollo con scadenza dicembre 2019, veicolo consegnato al rivenditore autorizzato a febbraio 2020. In questo caso è tenuto al pagamento il vecchio proprietario.
    Oppure: autoveicolo con bollo in scadenza ad aprile 2019, veicolo consegnato al rivenditore autorizzato a marzo 2019. In questo caso chi acquista il veicolo dopo la scadenza del bollo segue le regole del primo pagamento per i veicoli nuovi.

Veicoli circolanti:

Esempio: per un bollo con scadenza dicembre il rinnovo di pagamento va eseguito entro il successivo mese di gennaio.

Data scadenza tassa automobilistica Pagamento da effettuare  Termine ultimo pagamento
Dicembre 2021 dal 1 gennaio 2022 al 31 gennaio 2022
Gennaio 2022 dal 1 febbraio 2022 al 28 febbraio 2022
Aprile 2022 dal 1 maggio 2022 al 31 maggio 2022
Maggio 2022 dal 1 giugno 2022 al 30 giugno 2022
Luglio 2022 dal 1 agosto 2022 al 31 agosto 2022
Agosto 2022 dal 1 settembre 2022 al 30 settembre 2022
Settembre 2022 dal 1 ottobre 2022 al 31 ottobre 2022
Dicembre 2022 dal 1 gennaio 2023 al 31 gennaio 2023
Termini per il pagamento della tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2022

Tassa per i quadricicli

L'art. 18 c. 2 della L. 289 del 27/12/2002 (Finanziaria 2003) ha stabilito che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal primo  gennaio 2003, per i veicoli a motore a quattro ruote, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, l'importo della tassa automobilistica è pari a euro 57,75.
La vigente normativa nulla dispone, invece, riguardo a quadricicli leggeri costruiti da più di trenta anni per i quali, pertanto, continua ad applicarsi la tariffa ordinaria pari a euro 57,75.

Tassa per i ciclomotori

I possessori di ciclomotori e di scooters (veicoli fino a 50 c.c. di cilindrata) versano una tassa di circolazione d'importo pari a 23,12 euro per anno solare. Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio
La tassa può essere versata in qualsiasi momento dell'anno senza l'applicazione di sanzioni purché il versamento venga effettuato prima della messa in circolazione. Qualora, infatti, il mezzo non venga utilizzato, nessuna tassa è dovuta.  La vigente normativa nulla dispone, invece, riguardo a ciclomotori costruiti da più di trenta anni per i quali, pertanto, continua ad applicarsi la tariffa ordinaria pari a 23,12 euro.
Le infrazioni di pagamento sono verificate dagli organi di polizia. In questo caso la mancata esibizione del versamento effettuato comporta l'irrogazione della sanzione.

Targhe prova

Le targhe di prova pagano una tassa di possesso fissa per anno solare. La tassa va pagata entro il 31 gennaio di ogni anno. Le targhe destinate a non essere adoperate debbono essere restituite all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione non oltre il 31 dicembre dell'anno già coperto da pagamento. In caso contrario scatta l'obbligo di rinnovo.
 

TARGHE PROVA 12 MESI
Autoveicoli 239,11
Ciclomotori 23,12
Motoveicoli 35,87

 

Radiazione

Demolizione e Esportazione definitiva all’Estero: 

Dal 1° gennaio 2020, a seguito della modifica del testo dell’art. 103 comma 1 del Codice della Strada, sono entrate  in vigore le nuove modalità di radiazione a seguito di definitiva esportazione all’estero.

La radiazione del veicolo per definitiva esportazione all’estero deve  essere effettuata prima dell’effettiva esportazione.

Le nuove disposizioni, prevedono come requisito per la radiazione  che, alla data di richiesta della cancellazione, il veicolo abbia la revisione in corso di validità  o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dell'idoneità alla circolazione ai sensi dell'art. 75 del Codice della Strada  e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola  ai sensi dell'art. 80 comma 7 del Codice della Strada. 

Al termine della radiazione viene emesso un Documento Unico di circolazione e di proprietà (DU) non valido per la circolazione, con l’annotazione della cessazione dalla circolazione del veicolo per definitiva esportazione in un altro Paese UE o in uno Stato extraUE

Qualora l’intestatario o avente titolo del veicolo abbia necessità di raggiungere su gomma il Paese estero di destinazione potrà chiedere il rilascio del foglio di via e delle targhe provvisorie agli Uffici Provinciali della Motorizzazione o ad uno Studio di Consulenza Automobilistica.

Con l’esportazione definitiva il veicolo cessa di essere iscritto nel Pubblico Registro Automobilistico.

Dal periodo impositivo successivo alla data dell’avvenuta annotazione della radiazione, si interrompe infatti l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica (bollo auto).

Limiti alla radiazione per esportazione 

Se sul veicolo da esportare è iscritto al PRA un provvedimento di fermo amministrativo occorrerà prima cancellare il fermo amministrativo (dopo aver pagato le somme dovute al concessionario dei tributi) e dopo richiedere la "Cessazione della circolazione per esportazione".

Nel caso in cui sul veicolo da esportare risulti iscritta un’ipoteca non ancora scaduta, un pignoramento o un sequestro, deve essere allegato un atto comprovante l’assenso alla radiazione da parte del creditore o dell’autorità competente.

In particolare, per l’esportazione di veicoli con ipoteche iscritte e non ancora scadute è necessario allegare l’atto di assenso del creditore reso nella forma della scrittura privata autenticata dal notaio.

Chi può richiedere l'esportazione

La radiazione per definitiva esportazione può essere richiesta dall'intestatario o dall'avente titolo (ad esempio l’erede o il proprietario non ancora intestatario al PRA). In quest’ultimo caso, l’avente titolo non intestatario al PRA deve allegare anche il titolo di acquisto in originale (atto di vendita, provvedimento della Pubblica Amministrazione, verbale di vendita all’asta, accettazione di eredità ecc.) redatto nelle forme prescritte dalla legge.

Se la richiesta non viene firmata davanti all'impiegato addetto, occorre allegare fotocopia di un documento d'identità/riconoscimento di colui che la firma.

 

Immatricolazione

L’immatricolazione di un veicolo, nell’ambito della normativa vigente, è una procedura telematica che abilita alla circolazione su strada. Quando acquisti un nuovo veicolo, per esempio, viene assegnata mediante immatricolazione una nuova targa; questa sarà iscritta per la prima volta negli archivi pubblici.

Esistono due archivi principali che gestiscono l’informazione di iscrizione: l’Archivio Nazionale Veicoli (ANV), gestito dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri, e il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), gestito dall’ACI.

Tutte le agenzie abilitate allo Sportello Telematico dell’Automobilista (S.T.A.) possono rilasciare in tempo reale targhe, Carta di Circolazione e ricevuta del Certificato digitale di proprietà del veicolo.

Nel caso di acquisto di un nuovo veicolo, sarà di norma il concessionario a occuparsi dell’immatricolazione. Potrai in ogni caso richiedere la Dichiarazione per l’immatricolazione al Concessionario, e rivolgerti alla nostra agenzia per immatricolare il veicolo.

Pagamento Bollettini (PagoPA)

Il sistema PagoPA, disponibile nella nostra agenzia, consente di effettuare il pagamento di tributi, tasse, utenze, rette, bolli e quote associative in modo semplice, sicuro e trasparente. 

Informazioni pratiche: 

Attraverso un bollettino, modulo di versamento tra i più diffusi, potrai disporre il pagamento di numerosi servizi a favore di aziende, enti, associazioni o Amministrazione Pubblica.Potrai pagare Bollettini Postali, MAV e RAV. Grazie al servizio PayTipper – Gruppo Enel X e al sistema PagoPA avrai la possibilità di effettuare pagamenti verso oltre 20.000 aziende nazionali già presenti nel Database di PayTipper – Gruppo Enel X. 

 

Kasko

  •  Kasko Valore intero (primo rischio): copre i cosiddetti danni propri, cioè quelli provocati al proprio veicolo. A differenza della RCA obbligatoria, che copre esclusivamente i danni causati a terze persone, la kasko risarcisce quelli subiti dal proprio veicolo durante la circolazione su strada e non è legata alla responsabilità del conducente nell'incidente: ciò vuol dire che si ha diritto al risarcimento anche se l'incidente è stato causato dall'assicurato. La copertura della garanzia kasko può anche essere estesa ad altri tipi di eventi, come quelli atmosferici. Generalmente è una polizza molto cara, in qualunque danno possa incorrere il veicolo assicurato con la kasko a valore intero durante la circolazione su strada, si ottiene quindi un risarcimento completo, a prescindere dalla sua entità.
  • Mini kasko: è la forma meno estesa della kasko e rimborsa solo i danni propri derivanti da collisione con un altro veicolo identificato, cioè di cui si possiedono i dati della targa e gli estremi del guidatore. Si tratta quindi di una tipologia ristretta di polizza kasko, chiamata anche polizza collisione.

Eventi

  • Eventi socio politici - Atti Vandalici: garantisce il rimborso dei danni subiti dal veicolo assicurato nel corso di manifestazioni violente, sommosse, scioperi, atti di terrorismo e vandalismi. La copertura può essere estesa anche agli accessori di serie inclusi nel veicolo e a tutti gli optional. In base a quanto stabilito nel contratto, la Compagnia si riserva di rimborsare i danni parziali oppure la totale distruzione del mezzo, ma in ogni caso il risarcimento non supera il valore commerciale dell'auto o della moto al momento in cui si è verificato l'evento. Oltre al massimale viene spesso stabilita anche una franchigia.
  • Eventi Naturali: copre i danni subiti dal veicolo a causa di situazioni atmosferiche gravi, come grandine, alluvioni o terremoti. In caso di distruzione o sottrazione totale del veicolo, all'assicurato viene corrisposto il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro. In ogni caso, le Compagnie non sono costrette per legge a concedere questo tipo di garanzia, essendo un'assicurazione facoltativa non solo per l'assicurato ma anche per l'assicuratore. Gli eventi atmosferici previsti sono tempeste, bufere, uragani, grandinate, tifoni, frane, valanghe, alluvioni, inondazioni, trombe d'aria, slavine e danni generici causati da ghiaccio o neve. Sono esclusi eventi atmosferici legati agli incendi (che hanno una copertura a parte). La richiesta di risarcimento deve necessariamente essere accompagnata da una denuncia delle forze dell’ordine che attesti che la calamità sia effettivamente avvenuta, oppure si può fare riferimento alle rilevazioni dell'Osservatorio meteorologico più vicino.
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