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  • Assicurazione per la Responsabilità civile di autoveicoli e natanti: autovetture, autocarri, motocicli, ciclomotori, imbarcazioni e natanti:

    Con la comparazione simultanea tramite gli strumenti informatici a nostra disposizione, riusciamo a dare al cliente un preventivo di polizza vantaggioso, scelto tra le migliori offerte delle principali compagnie Italiane di Assicurazione.

    La copertura minima per circolare su strada: L'assicurazione Rca, Responsabilità civile autoveicoli, è la polizza che copre i danni causati a terzi da parte del veicolo assicurato: in base all'art. 22 del Codice delle Assicurazioni, questo tipo di polizza rappresenta la copertura minima per circolare su strade di uso pubblico o aree equiparate, in modo da garantire il giusto risarcimento ai soggetti danneggiati indipendentemente dalle disponibilità economiche del responsabile di un sinistro.

    La tutela a terzi in caso di incidente con colpa: In caso di incidente con colpa, la polizza Rca copre i danni a terzi che interessano sia cose che persone, come altri veicoli, pedoni, beni mobili e immobili. Sono considerati terzi, e hanno quindi diritto all'indennizzo, anche i passeggeri del veicolo che causa il sinistro, mentre non è previsto alcun risarcimento per il conducente responsabile dell'incidente (art. 129 del Codice delle Assicurazioni).

    La garanzia Infortuni conducente: Per tutelare anche chi è alla guida del veicolo responsabile del sinistro, è importante aggiungere alla propria copertura di base la garanzia Infortuni conducente.
     
    In caso di incidente con ragione: In caso di incidente con ragione, la compagnia della controparte si impegna al risarcimento dei danni, includendo anche l'indennizzo per il conducente e i beni trasportati. In caso di incidente tra due veicoli senza danni gravi alle persone, se entrambi sono assicurati con compagnie aderenti alla convenzione CARD per il risarcimento diretto, è possibile rivolgersi direttamente alla propria compagnia per ottenere il risarcimento.
     
    I massimali: Quando si verifica un incidente stradale, i danni vengono risarciti dalla compagnia entro i massimali stabiliti al momento della sottoscrizione della polizza: se i danni superano i massimali, l'importo in eccesso sarà a carico dell'assicurato. Il massimale minimo garantito per leggere prevede:
    • € 6.070.000 per singolo sinistro per danni alle persone
    • € 1.220.000 per singolo sinistro per danni alle cose

    Il prezzo delle polizze: Il premio assicurativo, cioè il prezzo pagato per la polizza, è legato alla rischiosità del veicolo assicurato: ogni compagnia determina il livello di rischio in base a diversi parametri, tra cui l'età del contraente, la storia assicurativa di chi stipula la polizza e la località geografica. Non tutte le compagnie adottano gli stessi parametri o li valutano allo stesso modo, motivo per cui prezzi delle polizze variano da una all'altra.

    La Classe di merito e il sistema Bonus Malus: Uno degli elementi che influenzano il premio delle polizze è il meccanismo Bonus Malus. A ogni assicurato viene assegnata una Classe di merito (CU) che migliora o peggiora nel tempo a seconda che vengano causati o meno dei sinistri durante ciascuna annualità assicurativa: al termine di ogni annualità, infatti, la Classe di merito aumenta o diminuisce a seconda se si è rimasti coinvolti oppure no in sinistri stradali.

    La Classe di merito più virtuosa è la 1, la meno virtuosa è la 18. Se assicuri il tuo veicolo per la prima volta, la classe di merito di partenza è la 14.
     
    Rc Auto familiare - come trasferire la Classe di merito: Grazie alla Legge Bersani è possibile ereditare la Classe di merito da un altro veicolo di tua proprietà o di proprietà di un familiare stabilmente convivente: in questo modo, è possibile mantenere la propria Classe di merito anche quando si assicura un nuovo veicolo, risparmiando sul premio di polizza. Inoltre, con l'introduzione della nuova Rc Auto familiare 2020, è possibile trasferire la Classe di merito anche tra veicoli di diversa tipologia.
    • Cristalli: indennizza le spese per la sostituzione o riparazione dei cristalli dell’autovettura a causa di rotture provocate da terzi o da eventi accidentali. Di regola bisogna sempre inviare alla propria Compagnia una prova del cristallo danneggiato, con la foto del danno avvenuto. Questa garanzia copre sia la sostituzione che la riparazione del vetro, ovviamente non solo il parabrezza ma anche il lunotto posteriore e i finestrini laterali. La scheggiatura sul parabrezza è riparabile nella maggioranza dei casi gratuitamente, non influendo sul premio o sul bonus malus.
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    • Furto (di solito abbinato ad Incendio): la garanzia furto risarcisce l’assicurato in caso di sottrazione, danneggiamento e distruzione del veicolo, o di sue parti, a seguito di furto (totale o parziale) o rapina, anche se solo tentati. Sia il premio che l'indennizzo vanno calcolati in base al valore di mercato dell'auto nel momento in cui questa viene assicurata, da rinegoziare (al ribasso) di anno in anno. Per quanto riguarda il risarcimento, se il veicolo è stato sottratto o distrutto, l'assicurazione paga tutto il suo valore commerciale al momento del furto, mentre in caso di solo danneggiamento vengono rimborsate soltanto le parti danneggiate o sottratte.
    • Incendio (di solito abbinato al Furto): comprende i danni dovuti a un'incendio, a uno scoppio o a un'esplosione. Non solo: in linea generale, tutti i danni provocati da fiamme vengono ripagati grazie alla polizza furto e incendio. Quindi anche nel caso in cui un fulmine abbia colpito il veicolo, o se per esempio un surriscaldamento del motore o un cortocircuito abbiano sviluppato un calore tale da innescare la formazione di fuoco. Come nella garanzia furto, l'indennizzo può equivalere al valore commerciale del mezzo se esso risulta distrutto, o alle spese da sostenere in caso di riparazione di un danno (il tutto sempre, ovviamente, al netto della franchigia). Non viene preso in considerazione il valore degli oggetti distrutti o danneggiati all'interno del veicolo.
    • Assistenza Stradale (soccorso stradale): comprende il recupero del veicolo rimasto fermo in strada e il traino dello stesso fino alla prima autofficina (in caso di riparazioni di lieve entità) o a un centro di assistenza della casa costruttrice del mezzo (in caso di guasto più serio). Se le riparazioni richiedono più di 8 ore di manodopera o più di 24 ore in officina l'assistenza deve coprire anche le spese di soggiorno dell’assicurato. Vi sono poi condizioni che possono variare a seconda della Compagnia e sono il chilometraggio, che definisce la distanza entro od oltre la quale il soccorso stradale è tenuto a intervenire (di solito è garantito una volta superati i 50 Km dalla zona di residenza dell'assicurato, ma spesso l'assistenza è illimitata), e l’eventuale auto sostitutiva a disposizione del cliente, che alcuni contratti includono gratuitamente mentre altri richiedono un costo aggiuntivo.
    • Tutela Legale: prevede la copertura delle spese per la consulenza e l’assistenza legale dell’assicurato, necessarie quando egli debba far valere i propri diritti a seguito di procedimenti civili, penali o amministrativi. Tra le spese coperte dalla polizza di tutela legale sono compresi i costi di perizia e quelli per le consulenze legali, che possono essere richieste dall’assicurato o da un giudice, oltre all’eventuale risarcimento della parte coinvolta qualora esso venga stabilito in sede giudiziaria.
    • Eventi socio politici - Atti Vandalici: garantisce il rimborso dei danni subiti dal veicolo assicurato nel corso di manifestazioni violente, sommosse, scioperi, atti di terrorismo e vandalismi. La copertura può essere estesa anche agli accessori di serie inclusi nel veicolo e a tutti gli optional. In base a quanto stabilito nel contratto, la Compagnia si riserva di rimborsare i danni parziali oppure la totale distruzione del mezzo, ma in ogni caso il risarcimento non supera il valore commerciale dell'auto o della moto al momento in cui si è verificato l'evento. Oltre al massimale viene spesso stabilita anche una franchigia.
    • Eventi Naturali: copre i danni subiti dal veicolo a causa di situazioni atmosferiche gravi, come grandine, alluvioni o terremoti. In caso di distruzione o sottrazione totale del veicolo, all'assicurato viene corrisposto il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro. In ogni caso, le Compagnie non sono costrette per legge a concedere questo tipo di garanzia, essendo un'assicurazione facoltativa non solo per l'assicurato ma anche per l'assicuratore. Gli eventi atmosferici previsti sono tempeste, bufere, uragani, grandinate, tifoni, frane, valanghe, alluvioni, inondazioni, trombe d'aria, slavine e danni generici causati da ghiaccio o neve. Sono esclusi eventi atmosferici legati agli incendi (che hanno una copertura a parte). La richiesta di risarcimento deve necessariamente essere accompagnata da una denuncia delle forze dell’ordine che attesti che la calamità sia effettivamente avvenuta, oppure si può fare riferimento alle rilevazioni dell'Osservatorio meteorologico più vicino.
    •  Kasko Valore intero (primo rischio): copre i cosiddetti danni propri, cioè quelli provocati al proprio veicolo. A differenza della RCA obbligatoria, che copre esclusivamente i danni causati a terze persone, la kasko risarcisce quelli subiti dal proprio veicolo durante la circolazione su strada e non è legata alla responsabilità del conducente nell'incidente: ciò vuol dire che si ha diritto al risarcimento anche se l'incidente è stato causato dall'assicurato. La copertura della garanzia kasko può anche essere estesa ad altri tipi di eventi, come quelli atmosferici. Generalmente è una polizza molto cara, in qualunque danno possa incorrere il veicolo assicurato con la kasko a valore intero durante la circolazione su strada, si ottiene quindi un risarcimento completo, a prescindere dalla sua entità.
    • Mini kasko: è la forma meno estesa della kasko e rimborsa solo i danni propri derivanti da collisione con un altro veicolo identificato, cioè di cui si possiedono i dati della targa e gli estremi del guidatore. Si tratta quindi di una tipologia ristretta di polizza kasko, chiamata anche polizza collisione.