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  • Il bollo auto dal 30 giugno 2020 si può pagare esclusivamente tramite PagoPA, ovvero il sistema di pagamenti realizzato dall’Agenzia delle Entrate. Presso la nostra Agenzia puoi pagare il bollo del tuo Autoveicolo, Motociclo e Ciclomotore:   

    Il PagoPA è il sistema di pagamento dell’Agenzia dell’Entrata e mette in collegamento cittadini, agenzie e pubbliche amministrazioni, per il versamento dei tributi e tasse come il bollo auto. Ogni pagamento ha un Identificativo Univoco di Versamento. Dunque il PagoPA formalmente serve ad eseguire pagamenti tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, cioè i versamenti alla pubblica amministrazione in modalità standardizzata.

    Il Prestatore di Servizio di Pagamento (PSP) della Nostra Agenzia è  PAYTIPPER

    Attraverso il POS, Il dispositivo PAYTIPPER è abilitato per tutte le carte di credito e di debito non aziendali. 

  • Termini di pagamento:

    • Il bollo per il periodo tributario in corso può essere pagato a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello di scadenza, o dopo qualche giorno dalla data di immatricolazione, nel caso di primo pagamento (Veicoli Nuovi). Quando l'immatricolazione avviene negli ultimi 10 giorni del mese, si può effettuare il pagamento entro l'ultimo giorno del mese successivo. Nel caso in cui l'ultimo giorno del mese sia un sabato o un festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno feriale successivo.
      La scadenza del primo bollo varia in base ai seguenti elementi: data immatricolazione, tipo di veicolo, portata e potenza.
    • Nel caso in cui un autoveicolo (Veicolo Usato) venga venduto nel periodo compreso fra la data di scadenza della tassa automobilistica ed il termine ultimo per il rinnovo di pagamento, obbligato al versamento della tassa è l'acquirente. Se alla data della compravendita (Veicolo Usato) il bollo non risulta ancora scaduto, l'acquirente deve semplicemente collegarsi alla scadenza del precedente pagamento della tassa, per individuare la decorrenza del bollo di sua spettanza.
    • Nel caso di acquisto del veicolo presso un rivenditore, che abbia attivato il regime di interruzione dell'obbligo di pagamento, valgono le stesse regole stabilite per i veicoli di nuova immatricolazione, qualora alla data dell'acquisto non ci sia un bollo in corso di validità: Esempio: autoveicolo con bollo con scadenza dicembre 2019, veicolo consegnato al rivenditore autorizzato a febbraio 2020. In questo caso è tenuto al pagamento il vecchio proprietario.
      Oppure: autoveicolo con bollo in scadenza ad aprile 2019, veicolo consegnato al rivenditore autorizzato a marzo 2019. In questo caso chi acquista il veicolo dopo la scadenza del bollo segue le regole del primo pagamento per i veicoli nuovi.

    Veicoli circolanti:

    Esempio: per un bollo con scadenza dicembre il rinnovo di pagamento va eseguito entro il successivo mese di gennaio.

    Data scadenza tassa automobilistica Pagamento da effettuare  Termine ultimo pagamento
    Dicembre 2021 dal 1 gennaio 2022 al 31 gennaio 2022
    Gennaio 2022 dal 1 febbraio 2022 al 28 febbraio 2022
    Aprile 2022 dal 1 maggio 2022 al 31 maggio 2022
    Maggio 2022 dal 1 giugno 2022 al 30 giugno 2022
    Luglio 2022 dal 1 agosto 2022 al 31 agosto 2022
    Agosto 2022 dal 1 settembre 2022 al 30 settembre 2022
    Settembre 2022 dal 1 ottobre 2022 al 31 ottobre 2022
    Dicembre 2022 dal 1 gennaio 2023 al 31 gennaio 2023
    Termini per il pagamento della tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2022

    Tassa per i quadricicli

    L'art. 18 c. 2 della L. 289 del 27/12/2002 (Finanziaria 2003) ha stabilito che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal primo  gennaio 2003, per i veicoli a motore a quattro ruote, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, l'importo della tassa automobilistica è pari a euro 57,75.
    La vigente normativa nulla dispone, invece, riguardo a quadricicli leggeri costruiti da più di trenta anni per i quali, pertanto, continua ad applicarsi la tariffa ordinaria pari a euro 57,75.

    Tassa per i ciclomotori

    I possessori di ciclomotori e di scooters (veicoli fino a 50 c.c. di cilindrata) versano una tassa di circolazione d'importo pari a 23,12 euro per anno solare. Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio
    La tassa può essere versata in qualsiasi momento dell'anno senza l'applicazione di sanzioni purché il versamento venga effettuato prima della messa in circolazione. Qualora, infatti, il mezzo non venga utilizzato, nessuna tassa è dovuta.  La vigente normativa nulla dispone, invece, riguardo a ciclomotori costruiti da più di trenta anni per i quali, pertanto, continua ad applicarsi la tariffa ordinaria pari a 23,12 euro.
    Le infrazioni di pagamento sono verificate dagli organi di polizia. In questo caso la mancata esibizione del versamento effettuato comporta l'irrogazione della sanzione.

    Targhe prova

    Le targhe di prova pagano una tassa di possesso fissa per anno solare. La tassa va pagata entro il 31 gennaio di ogni anno. Le targhe destinate a non essere adoperate debbono essere restituite all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione non oltre il 31 dicembre dell'anno già coperto da pagamento. In caso contrario scatta l'obbligo di rinnovo.
     

    TARGHE PROVA 12 MESI
    Autoveicoli 239,11
    Ciclomotori 23,12
    Motoveicoli 35,87