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Il bollo auto dal 30 giugno 2020 si può pagare esclusivamente tramite PagoPA, ovvero il sistema di pagamenti realizzato dall’Agenzia delle Entrate. Presso la nostra Agenzia puoi pagare il bollo del tuo Autoveicolo, Motociclo e Ciclomotore:
Il PagoPA è il sistema di pagamento dell’Agenzia dell’Entrata e mette in collegamento cittadini, agenzie e pubbliche amministrazioni, per il versamento dei tributi e tasse come il bollo auto. Ogni pagamento ha un Identificativo Univoco di Versamento. Dunque il PagoPA formalmente serve ad eseguire pagamenti tramite i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti, cioè i versamenti alla pubblica amministrazione in modalità standardizzata.
Il Prestatore di Servizio di Pagamento (PSP) della Nostra Agenzia è PAYTIPPER
Attraverso il POS, Il dispositivo PAYTIPPER è abilitato per tutte le carte di credito e di debito non aziendali.
Esempio: per un bollo con scadenza dicembre il rinnovo di pagamento va eseguito entro il successivo mese di gennaio.
Data scadenza tassa automobilistica | Pagamento da effettuare | Termine ultimo pagamento |
Dicembre 2021 | dal 1 gennaio 2022 | al 31 gennaio 2022 |
Gennaio 2022 | dal 1 febbraio 2022 | al 28 febbraio 2022 |
Aprile 2022 | dal 1 maggio 2022 | al 31 maggio 2022 |
Maggio 2022 | dal 1 giugno 2022 | al 30 giugno 2022 |
Luglio 2022 | dal 1 agosto 2022 | al 31 agosto 2022 |
Agosto 2022 | dal 1 settembre 2022 | al 30 settembre 2022 |
Settembre 2022 | dal 1 ottobre 2022 | al 31 ottobre 2022 |
Dicembre 2022 | dal 1 gennaio 2023 | al 31 gennaio 2023 |
Termini per il pagamento della tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2022 |
L'art. 18 c. 2 della L. 289 del 27/12/2002 (Finanziaria 2003) ha stabilito che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, a decorrere dal primo gennaio 2003, per i veicoli a motore a quattro ruote, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera a), del Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione 5 aprile 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 99 del 30 aprile 1994, l'importo della tassa automobilistica è pari a euro 57,75.
La vigente normativa nulla dispone, invece, riguardo a quadricicli leggeri costruiti da più di trenta anni per i quali, pertanto, continua ad applicarsi la tariffa ordinaria pari a euro 57,75.
I possessori di ciclomotori e di scooters (veicoli fino a 50 c.c. di cilindrata) versano una tassa di circolazione d'importo pari a 23,12 euro per anno solare. Il pagamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio.
La tassa può essere versata in qualsiasi momento dell'anno senza l'applicazione di sanzioni purché il versamento venga effettuato prima della messa in circolazione. Qualora, infatti, il mezzo non venga utilizzato, nessuna tassa è dovuta. La vigente normativa nulla dispone, invece, riguardo a ciclomotori costruiti da più di trenta anni per i quali, pertanto, continua ad applicarsi la tariffa ordinaria pari a 23,12 euro.
Le infrazioni di pagamento sono verificate dagli organi di polizia. In questo caso la mancata esibizione del versamento effettuato comporta l'irrogazione della sanzione.
Le targhe di prova pagano una tassa di possesso fissa per anno solare. La tassa va pagata entro il 31 gennaio di ogni anno. Le targhe destinate a non essere adoperate debbono essere restituite all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione non oltre il 31 dicembre dell'anno già coperto da pagamento. In caso contrario scatta l'obbligo di rinnovo.
TARGHE PROVA | 12 MESI | |||
Autoveicoli | 239,11 | |||
Ciclomotori | 23,12 | |||
Motoveicoli | 35,87 |
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