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Per rinnovare la patente di guida, è necessario fare una visita con il nostro medico Certificatore Abilitato che, al termine della visita, comunicherà alla Motorizzazione Civile l'idoneità del conducente. La Motorizzazione invierà per posta entro pochi giorni lavorativi successivi alla visita (in genere dai 3 ai 5 giorni) una nuova patente in formato card. Il conducente può continuare a guidare con la vecchia patente se non è ancora scaduta, oppure con il " documento sostitutivo di guida" che il medico avrà stampato e firmato al termine dell'accertamento sanitario. Questo documento provvisorio, vale in tutta Italia, ma non consente di guidare all'estero.
Cosa fare per prenotare: Telefona direttamente in agenzia: 0584/80465 - Cellulare: 3395495730; Oppure contattaci tramite il modulo del nostro sito.
Pagamento: per prenotare non devi pagare niente, pagherai il giorno della visita medica presso l'agenzia.
Foto tessera: tutte le volte che si rinnova la patente viene emessa una nuova patente formato card, per questo è necessario produrre una foto recente del titolare della patente. La foto Tessera puo' esserci consegnata prima della visita, in alternativa facciamo noi la foto in maniera del tutto gratuita.
La patente può essere rinnovata da quando mancano 4 mesi prima della data di scadenza indicata sul documento.
Può essere rinnovata anche dopo la scadenza riportata sul documento di guida, ma è bene ricordare che dopo la data di scadenza non è consentito guidare (articolo 126 comma 10 del codice della strada), pena una sanzione amministrativa ed il ritiro immediato del documento di guida. Passati oltre 3 anni dalla data di scadenza la patente può essere rinnovata ma potrebbe essere richiesta, a discrezione della Motorizzazione Civile, la revisione della patente, quindi l'obbligo di sottoporsi a nuovi esami di teoria e di guida (articolo 128 del codice della strada).
Tuttavia come precisato dalla circolare interpretativa numero 705 del 2009 non esiste un meccanismo di automatismo dell'obbligo di revisione. La valutazione deve infatti tenere conto anche delle argomentazioni addotte dal titolare per il ritardo della richiesta di rinnovo.
Chi non può effettuare il Rinnovo della Patente presso di noi:
In relazione alle disposizioni del Codice Della Strada non possono utilizzare questo servizio in quanto obbligati a sottoporsi a visita medica presso una Commissione medico locale i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:
Chi ha sofferto o soffre di: malattie di cuore o della circolazione (infarto, fibrillazioni, portatore di PM o ICD, valvulopatie, aneurisma...); diabete mellito con complicanze; dialisi; epilessia; trauma cranico con ricovero o coma; malattie del sistema nervoso o psichico; sordità/ipoacusia ad uno o entrambe le orecchie; glaucoma.
Chi assume o ha assunto: antidepressivi, ansiolitici; stupefacenti di qualsiasi tipo (“droghe leggere”, “pasticche”, cocaina, ...).
Chiunque: sia stato fermato o abbia in corso un provvedimento per art. 186 (guida in stato di ebbrezza da alcolici) o art 187 (guida per assunzione di sostanze psicotrope/stupefacenti); abbia in corso un provvedimento per sospensione o revoca o revisione della patente; abbia chiesto o ottenuto una invalidità civile o sia stato dichiarato portatore di Handicap grave (permesso di sosta,...); sia in possesso di una patente B speciale con adattamenti al veicolo.
Non possono usufruire del servizio, inoltre: i possessori di patente di guida C,D,E affetti da diabete mellito (anche non complicato); i patentati C o C/E se hanno superato i 65 anni; i patentati D o D/E se hanno superato i 60 anni.
La conversione di una patente estera prevede la sostituzione del documento di guida con uno italiano.
La procedura è destinata ai conducenti in possesso di patente rilasciata da uno stato dell'Unione europea o dello Spazio Economico Europeo che ottengono una residenza anagrafica o una residenza normale in Italia.
Le patenti di guida rilasciate da stati appartenenti all’Unione Europea o allo Spazio Economico Europeo sono equiparate alle patenti italiane.
Chi ha una patente di guida comunitaria con la scadenza prevista dalle norme dell'Unione europea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) può circolare regolarmente fino alla data della scadenza.
Terminato il periodo di validità occorre convertire la patente estera presso un Ufficio della Motorizzazione Civile. Dopo la conversione il documento estero è ritirato e restituito allo Stato che l'aveva emesso.
La conversione può essere richiesta anche prima della scadenza. In questo caso il conducente ottiene una patente italiana con la stessa data di scadenza di quella estera oppure, se presenta un certificato medico di rinnovo, una patente italiana con un nuovo periodo di validità secondo le scadenze previste in Italia.
Invece chi ha una patente comunitaria senza scadenza oppure con scadenza superiore a quanto previsto dalle norme dell'Unione europea (art. 7 paragrafo 2 della direttiva 2006/126/CEE) deve convertire la patente estera dopo due anni dall’acquisizione della residenza anagrafica o della residenza normale nel nostro Paese. Quest'obbligo vale anche per chi, residente in Italia, debba essere sottoposto ad un provvedimento di revisione della patente di guida.
Tutti i cittadini titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato membro che acquisiscono la residenza in Italia devono osservare le disposizioni italiane in materia di durata di validità della patente e di controllo medico.
Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza.
Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente.
Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia.
Stati non appartenenti all'Unione europea/Spazio economico europeo che rilasciano patenti convertibili in Italia:
Albania (nuovo accordo valido fino al 12 luglio 2026)
Algeria
Argentina
Brasile (accordo valido dal 13 gennaio 2018 al 13 gennaio 2023)
El Salvador (accordo valido fino al 4 agosto 2021)
Filippine
Giappone
Israele (accordo valido fino al 10 novembre 2018)
Libano
Macedonia (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 23 gennaio 1998)
Marocco (aggiornamento dell'accordo entrato in vigore il 26 novembre 1991)
Moldova
Principato di Monaco
Repubblica di Corea
Repubblica di San Marino
Serbia (accordo scaduto l'8 aprile 2018)
Sri Lanka (accordo valido fino al 4 marzo 2022)
Svizzera (accordo valido fino al 12 giugno 2026)
Taiwan
Tunisia
Turchia
Ucraina (accordo valido fino al 24 gennaio 2027)
Uruguay (accordo valido fino al 17 maggio 2020)
Stati esteri che rilasciano patenti convertibili in Italia solo ad alcune categorie di cittadini:
Canada (personale diplomatico e consolare)
Cile (personale diplomatico e loro familiari)
Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)
La conversione senza esami è possibile solo se: la patente estera è stata conseguita prima di acquisire la residenza in Italia, il titolare della patente è residente in Italia da meno di quattro anni al momento della presentazione della domanda (chi è residente da più di quattro anni dovrà sostenere l'esame di revisione). Non possono essere convertite patenti estere ottenute per conversione di altra patente estera non convertibile in Italia.
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